Rimborsi pedaggi autostradali 2021: beneficiari e domanda
Dal 6 giugno 2022 gli autotrasportatori potranno inviare la domanda per prenotare i rimborsi disposti per la riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nel 2021. Vediamo nel dettaglio come funziona.
Dalle ore 9 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14 del 12 giugno 2022, le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, potranno inviare la domanda di prenotazione per la richiesta del beneficio di riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali in relazione ai transiti effettuati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021.
Lo ha stabilito il Ministero delle Infrastrutture con la delibera del 10 maggio 2022 , con la quale sono stati definiti i criteri, le modalità ed i termini per l’invio delle domande. Vediamo insieme tutti i dettagli.
Rimborsi pedaggi autostradali: domanda e importi
La prenotazione della domanda e l’espletamento della relativa procedura per il conseguimento della riduzione dei pedaggi autostradali va effettuata sul sito internet www.alboautotrasporto.it e prevede due fasi:
- fase 1, prenotazione della domanda dalle ore 9 del 6 giugno 2022 e fino alle ore 14 del 12 giugno 2022;
- fase 2, inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda dalle ore 9 del 27 giugno 2022 e fino alle ore 14 del 22 luglio 2022.
L’accesso alla fase 2 è consentito esclusivamente ai soggetti che hanno precedentemente inviato la domanda di prenotazione entro il 12 giugno.
Si ha diritto al rimborso purché il totale delle fatture ricevute nell’anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a 200.000 euro. L’importo della riduzione viene calcolato in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo e sulla base della classe ecologica del veicolo.
Rimborsi pedaggi autostradali: i beneficiari
Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai seguenti soggetti:
- imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi;
- cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all’art. 26 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;
- consorzi o società consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sezione II e II-bis del codice civile, aventi nell’oggetto l’attività di autotrasporto e iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori;
- imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell’Unione europea titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE n. 1072/2009 del 21 ottobre 2009;
- imprese oppure raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attività di autotrasporto in conto proprio titolari di licenza in conto proprio di cui all’art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
- imprese oppure raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell’Unione europea che esercitano l’attività di autotrasporto in conto proprio.