Ristrutturazione facciate: quali bonus usare nel 2023
Il bonus facciate non è stato rinnovato per il 2023, nonostante ciò è possibile usufruire di una serie di agevolazioni ancora in vigore per ristrutturare la facciata degli edifici. Vediamo insieme quali.
Per ristrutturare la facciata della propria abitazione non è più possibile usufruire del bonus facciate, il quale non è stato rinnovato per il 2023. Tuttavia, sono ancora in vigore una serie di agevolazioni che è possibile sfruttare per ristrutturare la facciata.
Vediamo insieme quali sono.
Bonus ristrutturazione: come funziona
Il bonus ristrutturazione è una detrazione del 50% applicabile sulle spese effettuate fino al 31 dicembre 2024 in merito ai lavori in casa per un massimo di 96.000 euro.
Tra i lavori compresi nella misura rientrano anche quelli:
- di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi.
Superbonus: come funziona
È possibile usufruire del Superbonus nel momento in cui oltre alla facciata si affiancano lavori per il rifacimento del capotto termico.
A partire dal 2023, l’aliquota del 110% del Superbonus è stata abbassata al 90% per gli interventi realizzati a partire dal 1° gennaio 2023 e riguarderà sia i condomini che le villette monofamiliari.
Ecobonus e sismabonus: come funzionano
Se gli interventi di riqualificazione energetica non sono ricompresi nel Superbonus è possibile usufruire dell’Ecobonus. In questo caso, la detrazione sarà del 65% o del 50%, in base agli interventi che si effettuano oltre a quelli sulla facciata della casa.
Lavori antisismici
In caso di lavori antisismici è possibile utilizzare il sismabonus, il quale prevede una detrazione del 50% calcolata su un ammontare massimo di 96.000 euro per unità immobiliare (per ciascun anno) e che deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
Aumento delle detrazioni
La detrazione aumenta al 70 o 80% quando dalla realizzazione degli interventi si ottiene una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi e quando i lavori sono stati realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali (80 o 85%).