Seconda rata IMU 2021: come fare per avere il rimborso?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
23/05/2022

Da qualche settimana è possibile richiedere il rimborso del 50% della seconda rata IMU pagata a dicembre 2021. Vediamo nel seguente articolo come fare per ottenere il rimborso e quali sono i soggetti che ne hanno diritto.

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Il decreto Energia approvato a marzo 2022 ha previsto il rimborso del 50% della seconda rata IMU pagata a dicembre dello scorso anno. L’agevolazione è dedicata soprattutto alle imprese che operano nel settore del turismo, ma non solo.

Vediamo insieme come richiedere il rimborso e chi ne ha diritto.

Rimborso IMU 2021: per chi?

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Il decreto Energia ha previsto il rimborso del 50% della seconda rata IMU pagata a dicembre 2021, misura per la quale sono stati stanziati 15,6 milioni di euro per il 2022.

Il rimborso del 50% della seconda rata del saldo IMU 2021, spetta:

  • alle imprese turistico-ricettive;
  • alle imprese che esercitano attività agrituristica;
  • alle imprese appartenenti al comparto fieristico e congressuale;
  • ai complessi termali e ai parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

I proprietari di tali imprese, oltre a dover possedere gli immobili, devono anche essere gestori delle attività esercitate. Per poter accedere all’agevolazione, specifichiamo, le imprese devono aver avuto una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel periodo indicato di almeno il 50% rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019.

Rimborso IMU: come funziona

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Secondo quanto emerge dal provvedimento, il rimborso della seconda rata IMU viene erogato come credito d’imposta da usare esclusivamente in compensazione tramite modello F24. Tale credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP.

Ricordiamo che l’IMU si applica al possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali diverse da A/1, A/8 e A/9, di aree fabbricabili e di terreni agricoli ed è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.