Secondo lavoro durante la malattia: si può fare?
La Corte di Cassazione ha stabilito che il lavoratore può svolgere un secondo impiego durante una malattia, a patto che sia compatibile con la salute e non danneggi il datore di lavoro. Il licenziamento per questa ragione è considerato illegittimo, garantendo al lavoratore il diritto al reintegro o al risarcimento del danno.
La possibilità di svolgere un secondo lavoro durante una malattia è possibile, a patto che non comprometta la guarigione e non arrechi danni al datore di lavoro. La Corte di Cassazione ha emesso diverse sentenze su questo argomento, allineandosi con pronunce precedenti che proteggono i lavoratori in situazioni simili.
Secondo lavoro e malattia
La Corte di Cassazione, con riferimento alla sentenza n. 15989/2016 e altre, ha stabilito che il lavoratore può svolgere un secondo impiego durante la malattia, purché ciò non interferisca con il recupero della salute e non arrechi pregiudizio al datore di lavoro.
La sentenza n. 23365/2013 aveva già sancito l’illegittimità del licenziamento di un lavoratore che, pur essendo in malattia, aveva trovato un secondo lavoro non ostacolante per la guarigione.
Sindromi ansioso-depressive e lavoro durante la malattia
Le sindromi ansioso-depressive causate dal lavoro, che portano a un’assenza per malattia, non impediscono l’esercizio di un secondo impiego con mansioni domestiche o manuali, o presso un luogo di lavoro diverso. Questo non interferisce con la malattia o la guarigione e, pertanto, non costituisce una giusta causa di licenziamento. La Corte di Cassazione protegge i lavoratori in queste circostanze.
Diritto al reintegro o risarcimento
L’illegittimità del licenziamento durante una malattia comporta il diritto del lavoratore al reintegro sul posto di lavoro o al risarcimento del danno subito. Tale risarcimento comprende le retribuzioni maturate dal momento del licenziamento fino al ritorno effettivo al lavoro, con aggiunta di rivalutazioni, interessi e spese legali.
Secondo lavoro e incompatibilità
Non è vietato al lavoratore assente per malattia svolgere un’attività lavorativa per conto di terzi durante l’assenza, a meno che ciò costituisca una simulazione di malattia o un comportamento fraudolento a discapito del datore di lavoro.