Settore turistico-albergiero: dal 2023 scende la tassazione delle mance
Scende la tassazione sulle mance dei lavoratori del settore turistico-alberghiero. È la nuova proposta della ministra del Turismo Daniela Santanché, volta ad incentivare la partecipazione in questo comparto, dopo i problemi di personale della scorsa estate. Vediamo tutte le novità a riguardo.
Nella bozza della Manovra 2023 approvata dal Consiglio dei Ministri è presente una norma che favorisce il personale impiegato nel settore ricettivo e di somministrazione di pasti e bevande: il provvedimento, nel dettaglio, prevedrebbe che, dal 1° gennaio, le mance siano sottoposte ad tassazione agevolata del 5%, anziché a tassazione ordinaria.
Vediamo nel seguente articolo i dettagli della misura.
Mance: arriva la tassazione agevolata
A partire dal prossimo anno, i lavoratori del settore turistico-alberghiero potrebbero beneficiare di una tassazione agevolata del 5% sulle proprie mance.
La proposta arriva dalla ministra del Turismo Daniela Santanché, e si pone l’obiettivo di favorire la ricerca di personale in un settore in cui se ne soffre la mancanza dall’inizio della pandemia, oltre a:
- preservare e rilanciare il comparto turistico-alberghiero e della ristorazione;
- rimediare alle difficoltà di reclutamento incontrate dai datori di lavoro nel settore;
- rafforzare l’attrattività delle professioni a contatto con la clientela presso le imprese del comparto turistico-ricettivo e di quello della ristorazione.
Il testo del provvedimento
La Manovra, nel dettaglio, stabilisce che:
In tutte le strutture private elencate all’articolo 8 del Codice del Turismo – alberghi, bar, ristoranti – le somme destinate dai clienti ai lavoratori a titolo di liberalità, acquisite attraverso il datore di lavoro, siano soggette a una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali pari al 5%, entro il limite del 25% del reddito percepito nell’anno per le prestazioni da lavoro. L’imposta è applicata dal sostituto d’imposta.
Ricordiamo che le mance sono escluse dalla retribuzione imponibile ai fini del calcolo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e non sono computate ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto.