Sismabonus 2023: come funziona la remissione in bonis
Gli incentivi fiscali per lavori di prevenzione sismica, come il sismabonus, richiedono l’asseverazione di un professionista prima dell’inizio dei lavori. In caso di omissioni, è possibile ricorrere alla remissione in bonis, ma con condizioni specifiche e scadenze importanti da rispettare.
Quando si eseguono lavori edili per mitigare il rischio sismico, i contribuenti possono usufruire di sismabonus e super sismabonus, che permettono di dilazionare le detrazioni in più anni. Tuttavia, la presentazione tempestiva dell’asseverazione è fondamentale.
Sismabonus: l’importanza dell’asseverazione
Per ottenere agevolazioni fiscali per lavori sismici, è necessaria un’asseverazione da parte di un professionista qualificato, da presentare prima dell’inizio dei lavori. È un passo cruciale per garantire la fruizione dei benefici.
La remissione in bonis
La remissione in bonis, prevista dal Dl n. 16/2012, consente di correggere omissioni nella documentazione fiscale. Tuttavia, alcune condizioni devono essere soddisfatte, tra cui l’assenza di verifiche fiscali in corso e il rispetto dei requisiti normativi.
I requisiti per la remissione
Affinché la remissione in bonis sia possibile, è necessario rispettare altri requisiti, tra cui la presentazione tardiva dell’asseverazione, il rispetto delle norme sostanziali e la sanzione di 250 euro.
Scadenze cruciali
L’articolo 2-ter, comma 1, del decreto-legge n. 11 del 2023 definisce il “termine di presentazione della prima dichiarazione utile” come il momento in cui deve essere richiesto il diritto alla detrazione della prima quota dell’agevolazione. Per le spese sostenute nel 2022, ciò implica la presentazione entro il 30 novembre 2023, coincidente con il Modello Redditi/2023.
Sconto in fattura o cessione del credito
Va notato che se il contribuente ha optato per lo sconto in fattura o la cessione del credito per tali spese, la remissione in bonis deve avvenire entro il termine di presentazione della comunicazione relativa a questa scelta, come specificato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27/E del 2023.