Sospensione rate mutui 2022: quando è possibile e quanto dura
Sospensione delle rate del mutuo: è online la nuova guida digitale realizzata dalla collaborazione tra le banche e le Associazioni dei consumatori. Vediamo nel seguente articolo quando si può richiedere la sospensione e come funziona.
L’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, ha fornito una guida per famiglie e cittadini per favorire la diffusione delle informazioni bancarie e finanziarie relative alla possibilità di richiedere la sospensione delle rate del mutuo.
La guida, in formato digitale sottoforma di infografiche, è disponibile dallo scorso 16 luglio sul sito dell’ABI, spiega le principali caratteristiche dello strumento. Vediamo le principali indicazioni nel seguente articolo.
Sospensione rate: per quali mutui
Possono essere oggetto di sospensione:
- i mutui relativi a un immobile adibito ad abitazione principale non di lusso che non superano l’importo di 250.000 euro (400.000 euro fino al 31 dicembre 2022);
- i mutui in ammortamento da almeno un anno che non godono di agevolazioni pubbliche o polizze assicurative che coprono le rate sospese per gli eventi in questione;
- i mutui con un ritardo nei pagamenti, purché non superiore a 90 giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda, e per i quali non sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o non sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
Sospensione rate mutuo: durata e requisiti
Di seguito i requisiti per poter richiedere la sospensione, che riguardano il mutuatario e devono verificarsi nei 3 anni precedenti la domanda:
- morte, riconoscimento di handicap grave o invalidità civile non inferiore all’80 per cento;
- perdita del posto di lavoro (subordinato a tempo determinato o indeterminato, parasubordinato, di rappresentanza commerciale o di agenzia, con attualità dello stato di disoccupazione);
- sospensione dal lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni.
Nel caso di sospensione o riduzione del lavoro, la durata massima della sospensione del mutuo è la seguente:
- 6 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 30 e 150 giorni;
- 12 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata compresa tra 151 e 302 giorni;
- 18 mesi, se la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro ha una durata superiore di 303 giorni.