Spese mediche detraibili: quali sono e come funziona
Dal 1° Gennaio 2020 molte spese per i farmaci sono detraibili, utilizzando il sistema dello “scontrino parlante”. La tracciabilità del pagamento, però, offre un altro modo per poter dichiarare le spese effettuate ai fini IRPEF. Facciamo chiarezza e analizziamo nel dettaglio tutte le fattispecie.
Le spese mediche sono quasi totalmente detraibili, ma spesso solo in presenza dello scontrino, che rappresenta la fonte dalla quale si verifica l’effettivo avvenimento dell’acquisto e il suo ammontare.
Esiste però anche il metodo della tracciabilità delle spese, in riferimento a tutti quegli acquisti effettuati con mezzi di pagamento tracciabili quali carta di credito e bonifico.
Vediamo nel dettaglio quali sono le spese mediche detraibili o deducibili da pagare in contanti o con metodi tracciabili.
Spese mediche: la regola generale per deducibilità e detraibilità
La regola generale in materia di deducibilità e detraibilità sui metodi di pagamento per le spese mediche è la seguente: le spese che danno diritto alla detrazione del 19%, devono essere effettuate attraverso sistemi di pagamento tracciabili.
Quelle invece che danno diritto alla deducibilità dal monte reddito imponibile, possono anche essere sostenute con metodi non tracciabili, come in contanti o con poste pay.
Quali sono le spese mediche detraibili e deducibili?
Di seguito si elencano le spese mediche che, se pagate con mezzi tracciabili, sono oggetto di applicazione della detrazione IRPEF al 19%:
- Tutte le spese sanitarie, per la parte che eccede la spesa di 129,11 euro;
- Le spese riguardanti i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di soggetti individuati dall’art. 3 della legge n.104 del 1992;
- Le spese veterinarie, fino a 550 euro, per la parte che eccede i 129,11 euro;
- Le spese sostenute per i servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti.
Sono deducibili dal totale del reddito, anche se pagate in contanti, le spese mediche e quelle di assistenza specifica, nel caso di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati dall’art. 3 della legge n.104 del 1992.