Start up, contributi a fondo perduto: quando arrivano, importi e come chiederli
Le partite IVA nate nel 2018 che non hanno registrato un calo di fatturato a causa dell’emergenza da Coronavirus sono state comprese nel piano di aiuti economici indirizzato alle imprese. Tuttavia non sono stati ancora resi noti i tempi di operatività di tali misure. Scopriamo insieme quando si potrà accedere al fondo perduto per le start up.
Le partite IVA nate nel 2018 che non hanno subito un calo di fatturato aspettano ancora indicazioni per quanto riguarda gli aiuti Covid. Infatti, il Decreto attuativo è pronto, ma non è ancora arrivato in Gazzetta Ufficiale, e inoltre l’Agenzia delle Entrate dovrà definire tempi e modalità per presentare domanda di accesso alle risorse.
Fondo perduto per le start up: cosa prevede
L’articolo 1 ter, aggiunto in sede di conversione in legge, ha previsto per i soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno attivato la partita IVA nel 2018 e hanno cominciato la loro attività nel 2019 la possibilità di ricevere un importo fino a 1.000 euro.
Tale aggiunta si è resa necessaria per comprendere coloro che erano esclusi dal contributo a fondo perduto standard in quanto, pur rispettando gli altri requisiti richiesti, non registravano un calo del fatturato e dei corrispettivi pari al 30%.
Dopo quattro mesi, il decreto attuativo con criteri e modalità attuative è pronto. Il Ministro dell’Economia e delle Finanze Daniele Franco ha firmato il testo lo scorso 10 settembre, ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate
“Per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 e ai fini del rispetto del limite di spesa di 20 milioni di euro di cui all’articolo 1-ter, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate secondo le modalità definite con provvedimento del direttore della medesima Agenzia, da emanarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Con il medesimo provvedimento sono disciplinati, altresì, il contenuto informativo dell’istanza, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario ai fini del riconoscimento del contributo”.