Superbonus 110%: chi paga se non si rispetta il SAL 30% entro la scadenza?

Rachele Luttazi
  • Esperta in welfare e bonus
  • Laurea Magistrale in Economia dell'Ambiente e della Cultura
17/09/2022

Fra due settimane scade il termine ultimo per raggiungere il SAL 30% per usufruire del Superbonus 110% sulle spese effettuate dal primo luglio al 31 dicembre 2022. Ma cosa succede in caso di mancato raggiungimento della percentuale dei lavori richiesta? Vediamo insieme.

Lavori, Edilizi

Il 30 Settembre 2022 è il termine ultimo per raggiungere il SAL 30% se si vuole beneficiare del Superbonus 110% sulle spese fatte dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Tuttavia, può capitare che la percentuale non si raggiunga entro la scadenza e in tal si potrà usufruire del bonus soltanto per le spese sostenute entro il 30 giugno 2022.

In caso di mancato raggiungimento del SAL 30% i lavori dovranno essere pagati dall’impresa che ha condotto i lavori o dal committente? Vediamo insieme.

Superbonus 110%: chi deve pagare i danni se non c’è il SAL 30%

Edilizia

Nel caso in cui l’impresa non raggiunga il 30% di lavori entro il 30 settembre 2022, il contratto può prevedere anche delle penali a carico dell’impresa in caso di mancato raggiungimento del SAL 30%.

Tuttavia, deve trattarsi di cause imputabili all’impresa stessa. Cosa diversa, invece, nel caso in cui il ritardo nelle tempistiche di lavoro sono causate dal committente, per esempio quando è il committente stesso che ha chiesto di fermarsi all’impresa per qualsiasi motivo.

 Come dimostrare il SAL 30%?

Lavori, Edilizi

Per chi ha presentato CILAS prima del 30 giugno scorso, è necessario proseguire con la seconda fase, ossia dimostrare che entro il 30 settembre 2022 si sia raggiunto il SAL del 30 per cento per accedere al Superbonus 110 per cento sulle spese effettuate dal 1° luglio 2022 alla fine di questo stesso anno.

Gli esperti hanno comunicato che la dimostrazione del SAL 30% deve essere fatta dal tecnico che segue i lavori, quindi, geometra, ingegnere, architetto, ecc. Quest’ultimo deve scrivere una dichiarazione, basata su idonea documentazione di prova. Le prove, ad esempio, possono essere date dal libretto delle misure, dal rilievo fotografico della consistenza dei lavori, dalla copia delle fatture, ecc.

La dichiarazione del tecnico e la relativa documentazione di prova deve essere tenuta a disposizione ed esibirla in caso di controlli. Inoltre è consigliato anche di inviarne copia, tramite PEC o raccomandata, all’impresa che ha fatto i lavori ed al committente.