Superbonus 110% sconto in fattura: come funziona?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
21/07/2021

Il Superbonus 110% prevede due vie alternative per poter usufruire delle agevolazioni: la cessione del credito e lo sconto in fattura. Mentre per la prima non ci sono problemi, lo sconto in fattura potrebbe far storcere il naso a non poche imprese. Vediamo come si esprime la normativa a riguardo.

Construction team working on site

Le agevolazioni per i lavori compiuti previste dal Superbonus 110% possono essere ottenute o tramite la cessione del credito o richiedendo lo sconto in fattura direttamente all’impresa o al fornitore.

Talvolta, però, questi ultimi potrebbero voler evitare di applicare lo sconto in fattura: anche la normativa si pone dal lato delle imprese, obbligando infatti il cliente a trovare un accordo con le stesse prima di procedere con questo tipo di agevolazione.

Vediamo più nel dettaglio come funziona.

Sconto in fattura: di cosa si tratta

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Il Superbonus 110% permette di usufruire di una detrazione fiscale per i lavori svolti sulla propria abitazione.

Tra le varie strade percorribili c’è quella dello sconto in fattura, che consiste in un anticipo delle spese affrontate dal cliente da parte dell’impresa o del fornitore, il quale le recupera solamente in un secondo momento come credito d’imposta (cedibile poi ad altri soggetti, ad esempio le banche).

Il cliente, a sua volta, paga meno al momento dei lavori e recupera la detrazione spettante sottoforma di credito d’imposta. Lo sconto, va specificato, può essere anche parziale.

Essendo però un meccanismo che prevede un anticipo da parte dell’impresa, potrebbe verificarsi la situazione in cui quest’ultima non si trovi d’accordo con tale modalità: come si pone a riguardo la normativa?

Bonus casa: sconto in fattura solo se l’impresa è d’accordo

Engineers team discussing issues at construction site

La legge dice che non esiste alcun obbligo per l’impresa o il fornitore di accettare lo sconto in fattura richiesto dal cliente. Tale meccanismo di agevolazione, infatti, va in porto esclusivamente se c’è l’accordo tra le parti, in caso contrario non si potrà procedere in alcun modo.

Una decisione ribadita dalla stessa Agenzia delle Entrate, che si è espressa a riguardo nella risposta all’interpello n. 325 del 9 settembre 2020:

“In ordine alla possibilità che il fornitore, nel caso di specie l’impresa venditrice, possa negare il riconoscimento dello sconto in fattura, si fa presente che, come stabilito al punto 1 del predetto provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’opzione in questione è esercitata dal contribuente che sostiene le spese «di intesa con il fornitore», rientrando tale intesa nelle ordinarie dinamiche dei rapporti contrattuali e delle pratiche commerciali”.