Superbonus, addio alla proroga: chi riguarda e scadenza
Tra gli emendamenti al Milleproroghe non è prevista la proroga al superbonus per coloro che possono ancora usufruire dell’aliquota del 110%. Scopriamo insieme chi riguarda e quali sono le scadenze previste.
Il decreto Milleproroghe rappresenta il provvedimento in cui confluiscono misure e scadenze che non sono entrate nella Legge di Bilancio e in questi giorni sono stati presentati alcuni emendamenti al decreto.
In particolare, non è prevista la proroga della scadenza del superbonus per le villette. Ma vediamo insieme nel dettaglio.
Superbonus, salta la proroga: cosa prevede il Milleproroghe
Il decreto Milleproroghe ha deciso di non prorogare la scadenza prevista per il 31 marzo per coloro che possono usufruire del Superbonus al 110%.
Cosa succede il 31 marzo 2023
È possibile usufruire della detrazione del 110% per le spese effettuate entro il 31 marzo 2023 in relazione agli interventi effettuati sulle villette unifamiliari e sulle unità con ingresso autonomo e indipendenza funzionale.
Tuttavia, per poter beneficiare del Superbonus, è necessario aver eseguito almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022.
Quali sono i documenti richiesti
I documenti da presentare entro il 31 marzo 2023 sono i seguenti:
- l’asseverazione sui requisiti tecnici degli interventi;
- l’asseverazione sulla congruità delle spese sostenute;
- l’attestato di prestazione energetica finale per verificare, a confronto con l’Ape iniziale, il miglioramento di almeno due classi energetiche;
- la comunicazione Enea, con i suoi allegati.
Le novità introdotte dalla Manovra
La Manovra 2023 ha ridotto l’aliquota di detrazione prevista per il Superbonus dal 110 al 90% ed è stata inoltre aperta una nuova finestra temporale in relazione ad interventi realizzati da contribuenti titolari di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare che hanno effettuato lavori su un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
Inoltre, per poter accedere all’agevolazione, è necessario essere in possesso di un reddito inferiore a 15 mila euro calcolato con le indicazioni del Decreto Rilancio articolo 119 comma 8 bis e con il quoziente familiare.