Superbonus al 110% o al 90%? I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
La Circolare Agenzia delle Entrate n. 13 del 13 giugno 2023 fornisce importanti chiarimenti sulle condizioni di applicazione del superbonus al 110% e al 90%. È fondamentale comprendere i casi in cui si può ancora beneficiare del superbonus al 110% nel 2023 e le regole specifiche per le diverse tipologie di interventi.
Dopo le recenti informazioni riguardanti l’estensione del superbonus secondo le disposizioni del Aiuti quater, della legge di bilancio 2023 e del decreto-legge n. 11 del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato una dettagliata circolare contenente vari chiarimenti.
La circolare, denominata Circolare n. 13/E del 2023, rappresenta anche un’opportunità per riassumere i casi in cui la detrazione fiscale rimane al 110% e quelli in cui si riduce al 90%. Vediamo insieme.
Superbonus 110%: agevolazioni e scadenze
Il Superbonus, che si applica ai lavori eseguiti da condomini e persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, professioni, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, prevede una detrazione fiscale del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Questa percentuale di detrazione scende al 90% per le spese sostenute nel 2023.
Casi di detrazione al 110% nel 2023
Tuttavia, per i soggetti sopra menzionati, il superbonus rimane al 110% anche per le spese del 2023 in determinati casi. Questi includono lavori diversi da quelli eseguiti dai condomini, purché la Comunicazione di Inizio Lavori (CILA) sia stata presentata entro il 25 novembre 2022, interventi con delibera assembleare approvata entro l’18 novembre 2022 e lavori con CILA presentata entro il 25 novembre 2022 e delibera approvata tra il 19 novembre 2022 e il 24 novembre 2022.
Inoltre, gli interventi di demolizione e ricostruzione con istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo entro il 31 dicembre 2022 rientrano anche nella categoria del superbonus al 110% nel 2023.
Superbonus 110% per edifici unifamiliari
Nel caso di edifici unifamiliari, il superbonus del 110% si applica alle spese sostenute entro il 30 giugno 2022 o entro il 30 settembre 2023. Tuttavia, per usufruire di tale agevolazione, è necessario che entro il 30 settembre 2022 siano stati eseguiti lavori per almeno il 30% di quelli previsti complessivamente.
Superbonus 90%: requisiti e scadenze
Il superbonus, ridotto al 90% per i lavori avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari, riguarda le persone fisiche e si applica alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, come stabilito dal decreto Aiuti quater (art. 9, comma 1, lettera a), numero 3).
Per beneficiare di questa agevolazione fiscale, il contribuente deve essere il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che deve essere adibita ad abitazione principale. Inoltre, il contribuente deve avere un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, calcolato secondo le disposizioni del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.
Superbonus 110% per IACP e Organizzazioni Socio-Sanitarie
Il superbonus del 110% si applica anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi su edifici condominiali in cui la maggioranza della proprietà è attribuibile agli Istituti autonomi case popolari (IACP). Tuttavia, è necessario che entro il 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento totale.
Allo stesso modo, il superbonus del 110% rimane valido per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 per interventi effettuati da Organizzazioni di volontariato (OdV), Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) e Associazioni di promozione sociale (APS) che operano nel settore dei servizi socio-sanitari e assistenziali.