Superbonus: cosa succede se non si effettua il bonifico parlante?
Cosa succede se le spese per i lavori rientranti nel superbonus sono stati pagati tramite bonifico ordinario e non parlante? Vediamo insieme.
Il 23 gennaio 2023 si è tenuta la sesta edizione del Forum nazionale dei Commercialisti ed Esperti contabili, durante la quale l’Agenzia delle Entrate ha fatto sapere cosa succede nel caso in cui i pagamenti degli interventi previsti dal Superbonus vengano effettuati senza bonifico parlante, ma con il bonifico ordinario.
Vediamo insieme nel dettaglio.
Superbonus: pagamenti con bonifico parlante
I pagamenti delle spese sostenute per i lavori che rientrano nel superbonus devono essere effettuate con bonifico parlante, tramite cui è possibile prelevare la ritenuta dell’8 per cento.
Il bonifico in questione deve contenere le seguenti informazioni:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o del codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico.
Cosa succede se viene utilizzato il bonifico ordinario
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la compilazione incompleta del bonifico bancario o postale, che pregiudica l’obbligo di operare la ritenuta, non permette il riconoscimento dell’agevolazione.
Affinché il contribuente non perda l’accesso all’agevolazione, è necessario ripetere il pagamento. Dunque, deve richiedere la sostituzione delle somme e pagare in maniera corretta.
Cosa succede nel caso di spese sostenute tra il 2022 e il 2023
Tuttavia, questa operazione non è facilmente applicabile in caso di spese sostenute a cavallo di due anni. Per quale periodo d’imposta verrà riconosciuta l’agevolazione se il primo pagamento viene effettuato ad esempio nel 2022 e il secondo pagamento nel 2023?
Al netto di tale aspetto, le regole valide per il superbonus sono le stesse di quelle per gli altri bonus, come ha dichiarato l’Agenzia delle Entrate.
Le eccezioni
A tal proposito, l’Agenzia aveva emanato la circolare n. 43 del 2016, la quale aveva chiarito che la preclusione alla fruizione del beneficio fiscale:
può però ritenersi superata anche nei casi in cui non sia possibile ripetere il pagamento mediante bonifico qualora risulti comunque soddisfatta la finalità della norma agevolativa, tesa alla corretta tassazione del reddito derivante dalla esecuzione delle opere di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica.