Taglio accise carburanti, ufficiale la nuova proroga: fino a quando?

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale
02/10/2022

È ufficiale la nuova proroga del taglio delle accise fino al 31 ottobre 2022. Dopo la nuova scadenza fissata dall’ultimo decreto congiunto MEF-MiTE al 17 ottobre, il Governo ha posticipato ulteriormente il termine dell’intervento volto a combattere i rincari. 

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Caro carburanti: è ufficiale la nuova proroga del taglio delle accise fino al 31 ottobre 2022, dopo il prolungamento al 17 ottobre già disposto pochi dall’ultimo decreto congiunto tra MEF e MiTE.

Vediamo nel seguente articolo quali sono le ultime novità sul tema emerse dall’ultimo decreto Aiuti.

Carburanti: taglio accise fino al 31 ottobre

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Il Governo ha ufficialmente prorogato fino al 31 ottobre 2022 il taglio delle accise sul prezzo dei carburanti, pari a 30,5 centesimi per benzina e gasolio e a 10,5 centesimi per il GPL. È quanto contenuto nel nuovo decreto Aiuti pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed entrato in vigore lo scorso 24 settembre.

Il taglio delle accise sul carburante, ricordiamo, prevede le seguenti riduzioni:

  • 25 centesimi in meno al litro per benzina e gasolio;
  • 8,5 centesimi in meno al litro per il GPL.

Sommando l’IVA, lo sconto totale per litro è pari a 30,5 centesimi per benzina e gasolio e a 10,5 centesimi per il GPL.

Taglio delle accise: come funziona

Taglio accise carburanti, ufficiale la nuova proroga: fino a quando?

Come avvenuto nelle scorse settimane, le minori entrate dovute al taglio delle accise sui carburanti saranno compensate dal maggiore gettito fiscale. Secondo l’articolo 1, comma 290 della Legge Finanziaria 2008, infatti:

Ai fini della tutela del cittadino consumatore, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.