Tasse, scadenza fiscale non rispettata: entro quando conviene pagare?
Nel mese di dicembre sono previste numerose scadenze fiscali, dal saldo IMU all’IVA. Ma cosa succede quando si commettono degli errori o ci si dimentica di procedere al pagamento della tassa. Esiste un meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizioni prima di incorrere nelle sanzioni: vediamo di cosa si tratta.
Tasse: cosa fare se non si è provveduto a pagare entro la scadenza?
In soccorso del contribuente in debito c’è il ravvedimento operoso, un meccanismo che consente di regolarizzare la propria posizione prima di incorrere nelle sanzioni amministrative. Vediamo tutti i dettagli nel seguente articolo.
Ravvedimento operoso: di cosa si tratta
Il ravvedimento operoso è un meccanismo che consente di regolarizzare le violazioni e omissioni tributarie prima che le stesse siano constatate o siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della violazione abbia avuto formale conoscenza.
Con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento e al tipo di violazioni commesse, il contribuente può evitare di incappare in multe più salate.
Gli errori, le omissioni e i versamenti carenti possono essere regolarizzati eseguendo spontaneamente il pagamento:
- della sanzione in misura ridotta;
- dell’imposta dovuta;
- degli interessi, calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito.
Ravvedimento operoso: le sanzioni
Le sanzioni amministrative ridotte da pagare in caso di ravvedimento operoso sono pari:
- ad 1/10 di quella ordinaria nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- ad 1/10 del minimo di quella prevista per l’omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, oppure a 1/10 del minimo di quella prevista per l’omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 30 giorni;
- ad 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90esimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre 2 anni dall’omissione o dall’errore;
- ad 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.