Tregua fiscale 2023: sanatoria di 200 euro per irregolarità fiscale
Tramite una multa di 200 euro l’anno si possono sanare tutte quelle piccole irregolarità formali e mettersi a posto con il Fisco. Questa opportunità è fruibile entro il 31 ottobre.
La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto una misura di tregua fiscale che offre la possibilità di sanare gli errori formali commessi entro il 31 ottobre 2022. Questa sanatoria, spesso trascurata, permette di regolarizzare le irregolarità senza dover affrontare adempimenti dichiarativi complessi.
Sanatoria delle irregolarità formali: di cosa si tratta
La sanatoria delle irregolarità formali consente di risolvere violazioni e inadempimenti formali pagando un importo fisso di 200 euro per ogni periodo di imposta. È possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 versando 400 euro, oppure in due rate annuali: la prima di 200 euro entro il 31 ottobre 2023 e la seconda entro il 31 marzo 2024.
La procedura di sanatoria non richiede la presentazione di dichiarazioni aggiuntive, ma solo il pagamento dell’importo nei termini e nelle modalità corrette. Pagando quanto dovuto, è possibile evitare anche eventuali reati penali legati a omessi versamenti.
Cosa intendiamo per irregolarità formali
Le irregolarità formali comprendono diverse violazioni per le quali sono previste sanzioni, ma che non compromettono l’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria. Alcuni esempi di irregolarità formali includono la presentazione di dichiarazioni non conformi, indicazioni errate o incomplete dei dati del contribuente, omissioni o irregolarità nella presentazione delle liquidazioni periodiche dell’IVA, e omissioni o errori negli elenchi Intrastat.
Va però detto che, non tutte le irregolarità possono essere sanate tramite questa procedura. Restano escluse dalla sanatoria le violazioni che incidono sull’imponibile, sull’imposta o sul tributo da pagare. Inoltre, non è possibile utilizzare la sanatoria per contestazioni o sanzioni legate alla procedura di collaborazione volontaria, violazioni di norme tributarie non competenti all’Agenzia delle Entrate, emersione di attività finanziarie e patrimoniali estere, comunicazioni relative alle detrazioni per riqualificazione energetica degli edifici, tardivi o omessi pagamenti, compilazione errata dei quadri Rw, Ivie e Ivafe, e violazioni sostanziali.