Commercialisti: il contributo di solidarietà illegittimo

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale

La Corte di Cassazione sconfessa la norma “Finanziaria 2007” e apre le porte ai commercialisti pensionati, che potranno chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate per il contributo di solidarietà richiesto dalla Cassa di Previdenza.

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Il contributo di solidarietà pagato dai commercialisti in pensione dal 1°gennaio 2007 è illegittimo.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, che ha così sconfessato la norma “Finanziaria 2007” che sembrava aver chiuso definitivamente la questione contributiva. E invece, la sentenza della Corte ha aperto di fatto le porte ai pensionati per chiedere il rimborso delle somme eventualmente pagate.

Spetta adesso alla Cassa di Previdenza la scelta di decidere se proseguire o meno sulla via del contenzioso o se agire in autotutela, prevedendo l’automatico rimborso delle quote contributive ai pensionati interessati.

Contributo di solidarietà: la diatriba

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Una vicenda che interessa da vicino i commercialisti andati in pensione entro il 31 dicembre 2006, o che a tale data abbiano maturato il diritto alla pensione, a cui la Cassa di Previdenza chiedeva di pagare un contributo di solidarietà, quale quota di compartecipazione ad una riforma delle pensioni.

Questo contributo di solidarietà era già stato dichiarato illegittimo una prima volta dalla stessa Cassazione, tanto che la Cassa di Previdenza aveva proceduto già al suo rimborso per gli anni 2004-2006 (costato circa 25 milioni di euro).

Poi, però, a seguito all’entrata in vigore della Legge n. 296/2006 (la “Finanziaria 2007“), sembrava che la vicenda fosse stata sistemata con riferimento all’applicazione del contributo a partire dal 1° gennaio 2007, perché la predetta legge riconosceva alle Casse la facoltà di:

“Adottare provvedimenti necessari alla salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro-rata in relazione alle anzianità già maturare rispetto all’introduzione delle modifiche (…)”.

L’illegittimità del contributo di solidarietà

Commercialisti: il contributo di solidarietà è illegittimo

La pronuncia del 5 febbraio, di fatto, sancisce che non è così, e che la Cassa di Previdenza non può trattenere il contributo di solidarietà nemmeno dopo la Finanziaria 2007, in virtù del principio sancito dalla stessa Cassazione nella sentenza n. 25212/2009 e non scalfito dalla Legge n. 296/2006:

“In materia di trattamento previdenziale gli enti previdenziali privatizzati (…) non possono adottare, in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall’incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri a esso applicabili, dovendosi ritenere tali atti incompatibili con il rispetto del principio del pro-rata, che è stabilito in relazione alle anzianità già maturate le quali concorrono a determinare il trattamento medesimo, e lesivi dell’affidamento dell’assicurato (il pensionato, ndr) a conseguire una pensione di consistenza proporzionale alla quantità dei contributi versati”.

In pratica, la Corte di Cassazione afferma che è possibile intervenire soltanto “sui criteri di determinazione” della pensione, ma una volta calcolata la pensione diventa intangibile.