Detassazione straordinaria: basta il CUD per le agevolazioni
Detassazione straordinaria: non è necessario compilare alcun modulo per usufruire delle agevolazioni, lo precisa la circolare congiunta di MLPS e Agenzia delle Entrate. Sarà sufficiente la dichiarazione nel Certificato Unico Dipendente (CUD).
La Circolare congiunta Agenzia delle Entrate – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3/E del 14 febbraio definisce in sintesi che è sufficiente la dichiarazione nel CUD, il Certificato Unico Dipendente, per effettuare la detassazione dei premi di produttività.
L’agevolazione è stata confermata anche per il 2011 con il Decreto Legge 78/2010, articolo 53, corrisponde ad un 10% e per approfittarne non è necessario alcun tipo di documento cartaceo che faccia da base all’accordo dei datori di lavoro con i dipendenti.
Detassazione premi di produttività: basta il CUD
Per effettuare la detassazione straordinaria dei premi di produttività non servirà compilare alcun modulo aggiuntivo, sarà sufficiente dichiararla nel CUD.
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Il Decreto Legge 78/2010 ha confermato l’agevolazione per il 2011, che corrisponderà ad un 10%. Le somme da dichiarare nel CUD si dovranno riferire a qualità, innovazione, incremento di produttività ed efficienza organizzativa, e dovranno essere erogate in base ad un accordo o a un contratto territoriale o nazionale.
Il 2011 ha visto naturalmente un incremento anche nel limite di reddito per l’accesso al beneficio, che è stato portato a 40mila euro (dalle precedenti 35mila degli ultimi due anni), mentre resta a 6mila euro il limite relativo al tetto di retribuzione detassabile. Tale importo è da intendersi inoltre come facente parte delle predette 40mila euro.
Detassazione straordinaria: la nuova normativa
Come riporta la circolare, gli istituti detassabili “in quanto riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa” saranno:
- lo straordinario (sia esso forfait o “in senso stretto”); è detassabile tutta la retribuzione relativa al lavoro straordinario (la quota di retribuzione ordinaria oltre alla quota relativa alla maggiorazione spettante per le ore straordinarie);
- il lavoro a tempo parziale, che è detassabile per l’intero compenso relativo al lavoro supplementare (lavoro reso oltre l’orario concordato ma nei limiti dell’orario a tempo pieno applicabile a tutti i lavoratori a tempo parziale);
- il lavoro notturno, detassabile in ragione delle ore di servizio effettivamente prestate, nonché l’eventuale maggiorazione spettante per le ore di ordinario lavoro effettivamente prestate in orario notturno;
- il lavoro festivo; detassabile la maggiorazione corrisposta ai lavoratori che, usufruendo del giorno di riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica (con spostamento del turno di riposo), siano invece tenuti a prestare lavoro la domenica.
La circolare precisa inoltre che sono detassabili anche le indennità di turno (o comunque le maggiorazioni retributive corrisposte per lavoro normalmente prestato in base a un orario articolato su turni), naturalmente sempre a condizione che le stesse siano correlate ad incrementi di produttività, competitività e redditività.
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