Lavoro part-time: necessario il consenso del lavoratore

Luca Paolucci
  • Laurea in Economia e Management
  • Laureato in Management Internazionale

Per la Cassazione stipendio e ore di lavoro potranno essere ridotte solamente se c’è l’accordo tra il datore e il lavoratore. Il lavoro part-time quindi non può essere imposto dal datore senza il consenso del lavoratore.

La Corte di Cassazione ha stabilito che il datore di lavoro non può unilateralmente prevedere che il lavoratore passi da tempo pieno a part-time, anche se ciò fosse reso necessario per cause di crisi aziendale.

Per il lavoratore la riduzione di orario comporta un dimezzamento della retribuzione, che non può essere giustificabile a meno che non sia anch’esso disponibile ad accettare il cambio contrattuale.

Riduzione orario di lavoro: il caso e la sentenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 24476 del 21 novembre 2011, ha ribadito che per modificare le ore di lavoro, e di conseguenza la retribuzione, è necessaria la concordanza di entrambe le parti.

Nel caso lavoratore e datore giungano al compromesso, questo deve essere ufficializzato con un atto scritto “ad substantiam” e convalidato dalla Direzione Territoriale del Lavoro dopo aver sentito il dipendente.

Il caso che ha portato la Cassazione alla nuova sentenza fa riferimento ad un dipendente assunto nel 1971 che si è visto nel 1999 ridurre l’orario di lavoro e di conseguenza lo stipendio dalla propria azienda. Al momento della pensione, il lavoratore chiese la restituzione della retribuzione delle ore lavorative previste da contratto non svolte per decisione unilaterale del datore, quantificabili in 8mila euro.

Il Tribunale di Lecce respinse la richiesta a fronte di un accordo sindacale sottoscritto dal lavoratore nel 1990 in cui accettava, in casi estremi, una riduzione delle ore di lavoro.

Successivamente la Corte d’Appello e in seguito la Cassazione hanno criticato la genericità del contratto sindacale stipulato molti anni prima dando ragione al pensionato.

Le origini della nuova normativa

La norma su cui si basa la sentenza è Il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella L. 19 dicembre 1984, n. 863, all’art. 5, comma 10, che prevede che la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro a tempo parziale è ammessa solo su accordo delle parti, risultante da atto scritto, convalidato dall’Ufficio Provinciale del Lavoro e sentito il lavoratore interessato.

Inoltre si fa riferimento alla mancanza della forma scritta richiesta ad substantiam per la riduzione consensuale del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ex art. 5, comma 10, L. n. 863/84.