Mutuo prima casa: la sospensione è possibile
La sospensione del mutuo sulla prima casa per i soggetti che si trovano in gravi difficoltà economiche è ipotesi possibile, grazie al Fondo di Solidarietà. Stop delle rate fino a 18 mesi.
Questo grazie al Fondo di Solidarietà, modificato dalla recente Legge di Riforma del Mercato del Lavoro n.92 del 2012, promossa dal Ministro Fornero, secondo la quale chi ha perso il lavoro, e non riesce a pagare, ha diritto alla richiesta di stop delle rate fino a 18 mesi.
Fondo di Solidarietà: come accedere
Con la recente Legge di Riforma del Mercato del Lavoro n.92, chi si trova in gravi difficoltà economiche e non riesce a pagare, causa perdita del lavoro, ha diritto a richiedere la sospensione delle rate del mutuo sulla prima casa, fino ad un massimo di 18 mesi.
Ciò è possibile grazie al Fondo di Solidarietà, il quale intende sostenere i costi relativi agli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo della sospensione, ripagando alla banca il tasso di interesse applicato al mutuo.
Per accedere alla richiesta di sospensione però, bisogna trovarsi nelle seguenti condizioni successivamente alla stipula del contratto di mutuo:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, escluse le ipotesi di risoluzione consensuale, per raggiunti limiti di età con diritto alla pensione, di licenziamento per giusta causa e di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
- cessazione dei rapporti di lavoro di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione;
- morte o riconoscimento di handicap grave, ovvero di invalidità civile non inferiore all’80%.
Inoltre, il soggetto che richiede l’accesso a tale beneficio dovrà possedere un reddito annuo non superiore ai 30 mila euro.
Per fare richiesta di accesso al beneficio, il soggetto deve compilare i moduli sul sito del Mef e della Consap. Le domande poi, devono essere presentate direttamente presso la banca o l’intermediario finanziario che ha erogato il mutuo e, una volta verificata la completezza dell’istanza, sarà compito della banca inoltrare la documentazione a Consap che, di conseguenza, rilascerà il nulla osta alla sospensione del pagamento delle rate.
La sospensione è concessa per i mutui di importo erogato non superiore a 250mila euro, in ammortamento da almeno un anno, ma prevede ulteriori limiti alle richieste.
I limiti all’accesso al Fondo
La sospensione delle rate del mutuo, tuttavia, non può essere richiesta per i mutui che abbiano registrato un ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell’atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull’immobile ipotecato.
Stesso discorso nel caso di fruizione di agevolazioni pubbliche o di fronte a un’assicurazione a copertura del rischio sopracitato, purché questa assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso.