Riforma processo civile: il debitore può vendere la casa pignorata?
A seguito della Riforma Cartabia che ha rivisto l’articolo 568 bis del codice di procedura civile la casa pignorata può essere venduta direttamente dal debitore inadempiente. Vediamo qual è la procedura che deve essere seguita e quali sono i vantaggi.
Nell’ottica di puntare a procedimenti più rapidi e meno costosi con la riforma del processo civile sono state introdotte delle innovazioni. Una delle materie coinvolte dalla rivisitazione del codice di procedura civile è il procedimento di esecuzione forzata in caso di casa pignorata.
In cosa consiste il pignoramento di una casa
Facciamo un passo indietro e spieghiamo brevemente in primo luogo in cosa consista il pignoramento di un bene immobile. Si tratta di una procedura che viene attivata in caso di inadempimento di un’obbligazione da parte del debitore.
A fronte del mancato pagamento, il creditore potrà avviare un atto formale di espropriazione forzata, al fine di recuperare, mediante la sottrazione di un certo bene del debitore, il credito rimasto insoddisfatto.
Scatta allora il pignoramento su un bene immobile che appartiene al debitore, preannunciato dall’atto di precetto che non è nient’altro che un’intimazione ad adempiere.
Una volta avvenuta l’iscrizione del pignoramento presso i registri immobiliari la casa pignorata sarà oggetto di vendita forzosa, affinché il creditore possa recuperare il proprio credito.
Le novità della Riforma Cartabia

Grazie alla riforma del processo civile il debitore potrà procedere direttamente alla vendita della casa pignorata. Come funziona la nuova procedura?
Il debitore avrà facoltà di depositare un’istanza al Giudice dell’Esecuzione, chiedendo che egli venga autorizzato alla vendita della casa pignorata.
È del tutto evidente il vantaggio conseguito dalla vendita diretta della casa pignorata. Il debitore in tempi più brevi potrà estinguere il debito e soddisfare il creditore. Il debitore diviene parte attiva in quanto si adopera alla ricerca di un acquirente e non è richiesto alcun consenso da parte del creditore.
Il prezzo al quale si vende inoltre deve essere congruo alle leggi di mercato, cosi come stabilito dallo stesso Giudice. Ove così non fosse l’Autorità Giudiziaria potrà ordinare l’integrazione dello stesso e, in mancanza, l’istanza di vendita del debitore verrà meno.
Si evidenzia, infine, che il debitore sarà tenuto a lasciare libera l’abitazione sono a seguito dell’avvenuto passaggio di proprietà.