Trascrizione del contratto preliminare: funzione e utilità

Manuela Margilio
  • Laureata in Giurisprudenza presso l'Università di Torino

Dopo la stipula di un contratto preliminare di vendita con il quale le parti si obbligano reciprocamente ad acquistare o vendere un bene, spesso ci si chiede se, successivamente procedere con la trascrizione dello stesso. Vediamo quando è necessaria, in cosa consiste e qual è la sua funzione.

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Quali sono gli effetti della trascrizione del contratto preliminare?
La trascrizione è un adempimento formale volto a tutelare chi si è impegnato ad acquistare un immobile, in vista della futura compravendita definitiva.

Più nello specifico, la funzione della trascrizione è quella di tutelare il futuro acquirente dal rischio che il promissario venditore venda ad altri il bene nel periodo di tempo che intercorre tra la data di stipula del contratto preliminare e della conclusione del rogito notarile.

L’importanza di questa procedura è dovuta al fatto che in questo modo ogni atto di trasferimento avente ad oggetto lo stesso immobile, a favore di un terzo estraneo, risulta privo di effetto.

La trascrizione ha inoltre un scopo prenotativo. Una volta concluso il rogito notarile il passaggio di proprietà si considera avvenuto alla data della trascrizione del contratto preliminare.

Come si trascrive un contratto preliminare

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La trascrizione del contratto preliminare deve essere effettuata presso i registri immobiliari. Condizione necessaria per poter procedere in tal senso  è che il contratto preliminare venga redatto davanti a notaio, nella forma dell’atto pubblico o scrittura privata autenticata.

È obbligatoria la trascrizione del contratto preliminare?

La trascrizione del preliminare non è obbligatoria ma se si vuole ottenere una tutela, in caso di eventuali altre cessioni del bene, è opportuno procedere in questa direzione.

È l’acquirente dell’immobile a dover provvedere e a sostenere i relativi costi. La trascrizione avverrà davanti al notaio che dovrà recarsi presso gli uffici dei registri immobiliari.

In assenza di trascrizione, non può scattare la tutela a favore del promissario acquirente. Ne consegue che in tal caso il promissario venditore potrà pregiudicare il diritto all’acquisto, sia pure restituendo il doppio della caparra eventualmente ricevuta.